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ricciolone

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Caro Bargi, sai descriverci le nuove direttive per i ciclisti date dal codice della strada.
Grazie
 

Giancarlo

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Caro Bargi, sai descriverci le nuove direttive per i ciclisti date dal codice della strada.
Grazie
Ciao Riccio, l'unica novità introdotta dal comma 9 bis è l'obbligo di indossare il giubbotto retroriflettente per chi circola fuori dai centri abitati.
Il resto è tutto come prima.
Ciao :)

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato.È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. (1)
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. La sanzione è da euro 38 a euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

(1) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.), che si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge cit.
 

Giancarlo

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Secondo il nuovo codice della strada esiste l'obbligo per i ciclisti di indossare il giubbotto retroriflettente quando si circola nelle ore serali, fuori dai centri abitati e nelle gallerie, anche urbane. Sembra che pochi lo sappiano. La norma è stata introdotta dal nuovo codice ed è vigente a partire da oggi martedì 12 ottobre 2010, esattamente 60 giorni dopo l’entrata in vigore della legge 120/2010 del 29 luglio scorso che ha modificato il codice della strada (D.L. n. 285 del 1992). La sanzione per chi non ne farà uso nei casi previsti è di 23 euro. Questa disposizione, purtroppo, non è stata adeguatamente pubblicizzata attraverso i grandi organi di informazione e, ad oggi, molti amanti delle due ruote ne sono all’oscuro. Noi ne abbiamo dato notizia in tutte le occasioni che ci sono state possibili.
(Fonte Asaps)
 
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