Fari xenon o lampade alternative ix35

Plantageneuga

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Per curiosità, si riesce a sapere che anabaglianti monta, H4, H7, ecc?!?

Sarei intenzionato a comprare un kit per fari allo xeno da 6.000k e vorrei vedere sul mercato cosa ci può essere d'interessante, visto che i prezzi sono crollati.
 

MaxSilver

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6.000k e i prezzi sono crollati???
Io mi ci comprerei una seconda macchina con 6.000k
:)
 

Plantageneuga

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sbagliato...bisogna vedere se il veicolo supporta 6.000 kg di lampade!!!
Buhaahhahahaha

Forza Signori, qualche possessore ci avrà dato una sbirciatina?!
Raccontatemi.
 

rdxdel

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Plantageneuga ha scritto:
sbagliato...bisogna vedere se il veicolo supporta 6.000 kg di lampade!!!
Buhaahhahahaha

Forza Signori, qualche possessore ci avrà dato una sbirciatina?!
Raccontatemi.

Se mi dite dove posso rilevare questi dati vi dò una mano.. anche perchè vorrei montarli ankio dei fari allo xenon!
 

MaxSilver

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Comunque scherzi a parte è incredibile che su un nuovo suv non abbiano inserito quantomeno negli optional la possibilità di installare i fari allo xeno...
in compenso montano i sedili riscaldabili anteriori e posteriori...
non è che gli avanzavano le resistenze?
 

Plantageneuga

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rdxdel ha scritto:
Se mi dite dove posso rilevare questi dati vi dò una mano.. anche perchè vorrei montarli ankio dei fari allo xenon!
Basta aprire il cofano e smontare la lampadina in corrispondenza del proiettore a lente e vedere la sigla che ha.

Magari, sarebbe utile avere una foto del retro di entrambe i gruppi ottici per vedere lo spazio disponibile per il kit di montaggio.
Consiglio di non andare oltre i 6.000 Kelvin, rapporto standard sulle varie vetture in commercio provviste.


OT
Ricordo a tutti che montare in un secondo momento questi kit, è contro legge (art. 72 c.d.s.) e si è soggetti a verbali che partono dai 500€ in su e confisca del libretto di circolazione per revisione del veicolo.
Fine OT
 

rdxdel

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OT
Ricordo a tutti che montare in un secondo momento questi kit, è contro legge (art. 72 c.d.s.) e si è soggetti a verbali che partono dai 500€ in su e confisca del libretto di circolazione per revisione del veicolo.
Fine OT

Allora, come alternativa cosa ne pensate delle lampade simil xenon? Danno lo stesso effetto visivo??
Ma soprattutto: sono a norma??

PS per il weekend penso di riuscire a darvi le info per i fari...
 

Giancarlo

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rdxdel ha scritto:
OT
Ricordo a tutti che montare in un secondo momento questi kit, è contro legge (art. 72 c.d.s.) e si è soggetti a verbali che partono dai 500€ in su e confisca del libretto di circolazione per revisione del veicolo.
Fine OT

Allora, come alternativa cosa ne pensate delle lampade simil xenon? Danno lo stesso effetto visivo??
Ma soprattutto: sono a norma??

PS per il weekend penso di riuscire a darvi le info per i fari...
Bisogna distinguere da dispositivo a dispositivo. Bisogna avere l'omalogazione e poi effettuare l'aggiornamento della carta di circolazione.
Come sanzione si applica l'articolo 78 del cds.

Ecco il testo completo dell'articolo.
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
 

rdxdel

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Bargilero ha scritto:
rdxdel ha scritto:
OT
Ricordo a tutti che montare in un secondo momento questi kit, è contro legge (art. 72 c.d.s.) e si è soggetti a verbali che partono dai 500€ in su e confisca del libretto di circolazione per revisione del veicolo.
Fine OT

Allora, come alternativa cosa ne pensate delle lampade simil xenon? Danno lo stesso effetto visivo??
Ma soprattutto: sono a norma??

PS per il weekend penso di riuscire a darvi le info per i fari...
Bisogna distinguere da dispositivo a dispositivo. Bisogna avere l'omalogazione e poi effettuare l'aggiornamento della carta di circolazione.
Come sanzione si applica l'articolo 78 del cds.

Ecco il testo completo dell'articolo.
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI



Però non capisco una cosa!! La sanzione è valida anche se cambio le sole lampadine?? Ad esempio con quelle che fanno la luce simil xenon??

E poi: La luce è veramente simile a quella dei fari allo xenon??

GRAZIE!
 

Giancarlo

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No le lampadine no. Se monti quelle allo xenon devi aggiungere dei dispositivi che saranno sicuramente visibili e allora sono dolori......
 

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Bargilero ha scritto:
vcoreano ha scritto:
Ragazzi, avete idea di quanto possa costare far mettere lo scarico cromato sulla IX35?
vcoreano, intendi la parte esterna da fissare su quella esistente o cambiare proprio il terminale????
Nella seconda ipotesi sempre lo stesso articolo 78 cds. mancato agg.to carta di circolazione.
Per i costi non saprei dirti.

Direi che l'articolo 78 è molto vago e che in circolazione esistono veramente tanti dispositivi che sono omologati e per i quali l'articolo 78 non è valido.

Tra questi, ad esempio, la controversa barra duomi che, al di là dell'articolo 78 (al quale si potrebbe applicare in via esageratamente generica anche l'applicazione degli adesivi), è un oggetto che in cassazione è stato più volte approvato e che in definitiva aumenta la sicurezza del veicolo anzichè modificarla e già montata anche di serie (o aggiunta) a molti veicoli.
Per quanto riguarda gli scarichi è vero e potrebbe valere tale articolo ed è senza dubbio valido (anche se si deve far riferimento ad un altro articolo che in questo momento mi sfugge) tuttavia esistono molti tipi di terminali che potrebbero essere utilizzati senza incorrere nella sanzione purchè siano omologati nella comunita' europea con caratteristiche equivalenti allo scarico originale.
Infatti se hanno gli stessi requisiti o entro i parametri di legge europea possono essere installati.
Da qui si va dai terminali italiani appositamente costruiti per il mezzo (tra cui ragazzon, asso, cecam, supersprint, ecc... per rammentare alcune case) ai vari magnaflow o similari che abbiano i requisiti e venduti come silenziatori standard generici ma omologati per l'uso su veicoli di caratteristiche simili.

Ovviamente tali terminali di scarico devono apportare l'idonea certificazione per il possesso, stessa cosa per le pellicole dei vetri (che devono essere certificate e non apposte sui vetri anteriori e parabrezza) ed eventualmente filtri sportivi purchè "scatolati" quindi in genere i pannellari che si installano nel vano filtro originale.
Controversa la cosa di filtri sportivi scatolati in propria scatola (come ad esempio i CDA)... in quanto risponderebbero alla normativa ma non sono ancora definite bene le norme in merito.

Altre modifiche non omologate sono ad esempio i distanziali che cambiano le dimensioni di ingombro delle ruote nei passaruota.... ma rimane (almeno a mio avviso) dubbia l'installazione di distanziali (di cui ho visto l'omologazione) che evitano cmq l'uscita delle ruote dagli spazi massimi di ingombro.
Sono invece consentiti i cerchi che abbiano misure più invadenti (distanziale incluso nel cerchio come struttura)... stranamente.

Ci sono tanti particolari... ovviamente l'esagerazione o modifiche più consistenti sono contestabili.
I fari allo xeno lo sono (mancano gli ovvi regolatori di altezza automatica) anche se in realtà se correttamente montati aumentano la sicurezza visiva del mezzo e sono vietate anche le lampade che abbiano riflezzi azzurri (usate dalle auto delle forze dell'ordine) mentre lampade + bianche recanti l'omologazione E13 (o E11 non ricordo) sono usabili sempre.
Quindi se ve le contestano l'omologazione impressa vi scagiona.

Spero di non aver dato false indicazioni... al caso correggetemi.
Saluti
 

Giancarlo

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@masterpc
Nel mio post non ho detto che tutti i dispositivi installati post vendita non possono essere usati, ma ho parlato di due cose essenziali.
1) i dispositivo installati deveno avere prima di tutto le omologazioni necessarie (es. scarichi- luci e altro)
2) Se il dispositivo è omologato bisogna procedere all'aggiornamento della carta di circolazione pena essere sanzionati dall'art.78/1 - 3 comma c.d.s.

Quindi l'articolo 78 c.d.s. sanziona i dispositivi installati senza aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione.

Per quanto riguarda i dispositivi non omologati non possono essere in nessun caso installati, anche se apportano migliorie al veicolo.
Ti ricordo che ogni veicolo di nuova costruzione viene omologato nei paesi dove deve essere venduto e ottiene in quella sede il certificato di conformità che indica dettagliatamente i dispositivi di equipaggiamento installati di fabbrica e prevsti dall'art.71 e 72 del c.d.s. e del regolamento di esecuzione dello stesso.


N.B. Ogni qualvolta si vuole aggiungere un dispositivo omologato al veicolo e si inoltra la richiesta alla sede provinciale del Dipartimento Trasporti terrestre (ex MCTC) di aggiornamento della carta di circolazione, questi vi chiederanno l'attestazione o nulla osta (come vi fa piacere chiamarlo) da parte della casa costruttrice del veicolo.
Se non si riesce ad ottenere il certificato l'operazione è da ritenersi rifiutata (in sostanza avete perso tempo e denaro). :D
 

MasterPc

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Chiedo scusa... è la classic... non la confort.
Mi sono sbagliato.

In parte ho effettivamente non fatto caso alla tua puntualizzazione che è corretta :)
Cmq per quanto riguarda il regolamento stradale è molto + complessa di quanto abbiamo detto noi due alla fine.
Ad esempio le pellicole non occorre trascriverle, come uno scarico non originale, una barra duomi, o un accessorio che viene dato dalla casa costruttrice o similare omologato anche perchè non viene cmq citato nel libretto.
In realtà basta apporre il foglio di omologazione assieme al libretto se viene richiesto.

E' vero invece nel caso in cui volessi installare una misura di cerchi + grandi e non trascritti nel libretto di circolazione.
In quel caso la procedura (costosa e che peraltro è secondo me sbagliata!) è di avere il nulla aosta, chiedere la visita alla motorizzazione, montare i cerchi con gomme e andare alla motorizzazione per passare la visita.
Poi rilasceranno un foglio temporaneo e mi manderanno in seguito il libretto aggiornato.
(sbagliata in questo caso perchè se mi capita un incidente nel tragitto stò girando in condizioni vietate.... ma vogliono così.).

Per il resto... andrebbe fatto un topic a parte in quanto alcuni dispositivi vietati per legge in italia sono omologati in germania, spagna o francia e spesso sono acquistati là perchè hanno l'omologazione non ottenuta in italia.

Ovviamente se prendo e modifico l'auto in maniera non consona alle leggi lo posso fare benissimo se non circolo su strada ma su pista come spesso succede a chi fa gare e gira con il carrello per andare anche solo a varano o a monza.
Peccato che a volte non succeda così e si vedono gente con kit estetici esagerati e non omologati, minigonne che strusciano per terra e come è accaduto ad un amico che ha acquistato un'auto già modificata esteticamente gli hanno tolto la barra di rinforzo davanti che protegge il motore e personalmente gli stò facendo delle modifiche per migliorarne la protezione.

Certamente se viene fermato l'articolo 78 non basterebbe... ehehehe

La legge italiana è complessa, spesso giustissima e adeguata, secondo me, ma anche spesso vecchia e altrettanto inadeguata... tutto dipende dal singolo caso e dal singolo accessorio.
Che l'italia tarpi tutto quel settore dell'accessoristica per il tuning (ovviamente tuning non estremo, come sempre il troppo è troppo per tutto!) limitando un campo che potrebbe essere molto interessante per tutti è risaputo da tutti.

Ciao e a presto :)

PS: chiedo ancora scusa per l'errore!
 

Giancarlo

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Ad esempio le pellicole non occorre trascriverle, come uno scarico non originale, una barra duomi, o un accessorio che viene dato dalla casa costruttrice o similare omologato anche perchè non viene cmq citato nel libretto.


Non è proprio così, sul libretto viene riportata l'omologazione che viene rilasciata alla presentazione del certificato di conformità (qui sono elencati dettagliatamente i dispositivi installati di fabbrica).
Materialmente per riportare singoli dispositi ci vorrebbe una carta di circolazione di 15 pagine.

In realtà basta apporre il foglio di omologazione assieme al libretto se viene richiesto.

E anche qui non è proprio così, non basta l' omologazione del dispositivo installato post vendita ma occorre presentare anche il nulla osta della Casa costruttrice.

Poi rilasceranno un foglio temporaneo e mi manderanno in seguito il libretto aggiornato.
(sbagliata in questo caso perchè se mi capita un incidente nel tragitto stò girando in condizioni vietate.... ma vogliono così.).

Invece sei perfettamente coperto, il provvisorio attesta la richiesta e l'effettiva accettazione della modifica e viene rilasciato in attesa dell'aggiornamento della carta di circolazione che viene ritirata dal DTT ove hai richiesto l'aggiornamento.

Peccato che a volte non succeda così e si vedono gente con kit estetici esagerati e non omologati, minigonne che strusciano per terra e come è accaduto ad un amico che ha acquistato un'auto già modificata esteticamente gli hanno tolto la barra di rinforzo davanti che protegge il motore e personalmente gli stò facendo delle modifiche per migliorarne la protezione.

Capisco e la penso come te, ma purtroppo secondo il c.d.s. puoi applicare solo l'art.78/1-3 comma e in più l'articolo 80/17° cds. con il ritiro della carta di circolazione per sottoporre il veicolo a revisone straordinaria. Credimi, quando si presenta al DTT per eseguire la revisone con il KIT e le modifiche installate sicuramente non superera la revisone e verrà sospeso dalla circolazione e sarà costretto a riportare la macchina in condizioni originali per superare la revisione con esito favorevole.

Quanto sopra naturalmente vale solo nel caso l'accertatore abbia una buona preparazione professionale e soprattutto sia poco tollerante (comunque bisogna valutare da caso a caso).

Ciao a presto Giancarlo :D
 

MasterPc

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Bargilero... credo che in parte tu abbia ragione... ma non credo che per qualsiasi cosa serva la trascrizione.
Soprattutto per gli scarichi c'è una normativa che lo evita in quanto materiale di "consumo" (mi informo appena ho tempo!).

Al centro revisioni non sono infatti della stessa opinione.
Infatti alla mia richiesta di informazioni mi hanno solamente detto: ci sono i certificati di omologazione? (ho scarico ragazzon e pellicole) e all'esposizione mi han detto senza nemmeno guardarle che va bene e che le devo portare con me in caso di necessità.

Poi chi ha ragione o maggior ragione non lo so alla fine ma fatto stà che io son stato fermato più volte e non mi han fatto nessuna storia, anzi, mi han domandato informazioni sul club (ho trovato un appassionato di hyundai tra gli agenti).

Comunque le tue risposte sono interessanti e ben documentate e credo che questa piccola conversazione sia utilissima per togliere molti dubbi (io dalla parte dell'avvocato del diavolo e tu da quella della legge a quanto capisco!).
Mi piace :)

Ciauz :)
 

Giancarlo

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Ok informati, ma sono sicuro di quello che dico.
Ci sono delle direttive interne del DTT che chiariscono quali dispositivi aggiornare e quali no.
Sono divisi in 3 categorie diciamo:
1) quello dove occorre la visita e prova;
2) quelli solo con l'annotazione sulla carta di circolazione;
3) quelli che basta la solo omologazione al seguito.
Se ti interessa posso farti avere la lista oppure la posso postare qui (un pò lunghina).
Tieni presente che il codice della strada è in continua evoluzione (vedi ultime modifiche in corso di approvazione) e di continuo vengono fornite direttive chiarificatrici quindi la preparaqzione e l'aggiornamnto professionale è basilare per gli agenti accertatori.
Il fatto che gli agenti non ti abbiano fatto storie non significa che non si possa applicare un articolo del cds (appunto avevo detto che bisogna valutare di caso in caso).
Pensa che qualche anno fà addirittura si doveva fare l'aggironamento della carta di circolazione anche se si montava un treno di gomme con il solo codice di velocità diverso. Oggi, invece non occorrre basta che il codice di velocità non sia inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione.
Ciao a presto Giancarlo. :D
 

Giancarlo

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Visto che più persone hanno intenzione di montare dispositivi aftermarket vi posto qui sotto la circolare Minister.

Questa è quella principale poi ve ne sono tante altre successive e mirate per singoli dispositivi.

AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

PER MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VEICOLO



L'art. 78 Codice della strada prescrive l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione in caso di modifiche apportate alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento (ad esempio modifiche della carrozzeria, sostituzione dei pneumatici, ecc.) ovvero quando sia stato sostituito o modificato il telaio.

L'aggiornamento viene effettuato mediante:

• emissione di un duplicato della carta di circolazione (modalità largamente utilizzata),

• emissione di apposito tagliando autoadesivo (modello MC 952) da apporre, a cura dell'utente, sulla carta di circolazione qualora venga installato un gancio di traino ovvero un impianto a gas,

• annotazione manuale o apposizione di apposito timbro sulla carta di circolazione, qualora trattasi di aggiornamento di altri dispositivi, come ad esempio il limitatore di velocità (tale modalità di annotazione dell'aggiornamento è assai rara in quanto ripetutamente osteggiata dal DTT con disposizioni interne).

Si procede ad aggiornamento della carta di circolazione anche in occasione del "cambio di destinazione o d'uso del veicolo", come ad esempio nel caso di trasformazione da autovettura uso privato ad autovettura in servizio di piazza oppure da autovettura ad autocarro e viceversa, ecc.

Le sopra citate modifiche comportano la visita e prova del veicolo presso l'UMC nella cui circoscrizione ha sede la ditta che ha proceduto alla modifica.

È richiesta la visita e prova anche in occasione del "cambio di destinazione o d'uso del veicolo" ed il nuovo utilizzo preveda l'accertamento tecnico sui requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 CDS (ad esempio da autovettura uso privato ad autovettura in servizio di piazza oppure da autovettura ad autocarro o viceversa, ecc.).

Non è richiesta la visita e prova in occasione del cambio d'uso di veicoli adibiti a noleggio con conducente o a servizio pubblico da piazza o a locazione senza conducente che, cessando dal servizio cui erano adibiti, vengano destinati ad uso diverso.

L'aggiornamento della carta di circolazione può essere effettuato anche presso l'UMC cui sia esibito il certificato di approvazione definitivo della modifica ovvero presso l'ufficio che ha proceduto all'ultimo accertamento tecnico con esito favorevole (nel caso in cui la modifica sia effettuata da più ditte, la visita e prova viene eseguita presso l'UMC dove ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento modificativo).

Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche apportate (cioè dall'esito favorevole della visita e prova), l'UMC che provvede all'aggiornamento della carta di circolazione, dà comunicazione all'ACI-PRA competente per residenza dell'intestatario del veicolo, delle variazioni avvenute, al fine dei conseguenti adeguamenti fiscali.

La violazione dell'obbligo di aggiornamento, e cioè la circolazione del veicolo con modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali ovvero con dispositivi non approvati, è sanzionata ai sensi dell'art. 78 CDS.



Caratteristiche la cui modifica richiede visita e prova del veicolo e aggiornamento della carta di circolazione

La modifica alle seguenti caratteristiche costruttive comporta la visita e prova del veicolo presso il competente UMC che, conseguentemente, aggiorna la carta di circolazione (Appendice V art. 227 regolamento CDS) quando sia interessato:

• massa: complessiva, tara e portata, massima sugli assi, distribuzione sugli assi (ad esempio modifica della posizione di una gru, di una sponda, ecc.); massa rimorchiabile (v. voce "prestazioni");

• dimensioni: lunghezza, larghezza, altezza, carreggiata, sbalzo anteriore e posteriore, fascia di ingombro, numero degli assi, asse sollevabile, interassi;

• dimensioni interne dell'abitacolo e numero di posti: numero dei posti (anteriore, posteriore, totale), sistemazione dei sedili, installazione di dispositivi per il trasporto di disabili come sedile girevole, alloggiamento carrozzella, dispositivo di sollevamento per carrozzelle, ecc.;

• struttura portante: taglio della scocca (eliminazione del tetto, di rinforzi strutturali, ecc.), sostituzione degli elementi strutturali con altri;

• carrozzeria: cambio di destinazione (ad esempio da autovettura ad autocarro) o cambio d'uso (ad esempio veicoli da adibire a noleggio con conducente per trasporto di persone o a servizio di piazza), installazione in via permanente di divisori interni per animali, rifacimento del cassone come ad esempio da cassone a cassone ribaltabile, da furgone a pianale, ecc.), aggiunta sovrasponde fisse, allestimento per uso speciale o per trasporti specifici (ad esempio modifica dell'allestimento interno di ambulanze, ecc.);

• attrezzature particolari: aggiunta di dispositivi accessori quali gru, sponde montacarichi, lama sgombra neve, gruppo frigorifero o cella refrigerata, ecc.;

• prestazioni: velocità massima, cilindrata, numero cilindri, potenza, coppia massima, sostituzione motore con altro funzionante con ciclo diverso, ecc., rapporto potenza/massa, rapporti del cambio, tipo di trasmissione, massa rimorchiabile, eliminazione massa rimorchiabile;

• dispositivi di illuminazione e segnalazione e impianto elettrico: caratteristiche e posizione dei dispositivi obbligatori, installazione tergiproiettori;

• avvisatore acustico: sostituzione con dispositivo a tromba o con dispositivo a più toni variabili;

• sistemi di frenatura: caratteristiche del comando e degli elementi costitutivi (tamburi, dischi, pompa, leve di comando, servofreno, serbatoi aria, valvole, modulatori di frenata, distributori, tubazioni, ecc.); installazione dispositivo rallentatore;

• specchi retrovisori: caratteristiche (lunghezza dei bracci, tipo di specchio, superficie, ecc.), numero e posizione dei dispositivi obbligatori;

• sistema di sbrinamento e disappannamento del parabrezza, riscaldamento dell'abitacolo: sistemi ed elementi originali;

• serbatoi carburante: sostituzione di quelli originali, aggiunta di altri serbatoi;

• porte e pedane: serrature, cardini, cerniere, apertura, posizione delle porte;

• campo di visibilità del conducente: sostituzione dei vetri con vetri blindati, caratteristiche e ampiezza delle superfici vetrate;

• tergilavacristallo: elementi costitutivi;

• pneumatici: installazione di pneumatici con:



- marcature diverse da quelle annotate sulla carta di circolazione, non riconosciute ammissibili dal DTT in sede di omologazione del veicolo,

- indici di carico e/o velocità inferiori;



• sospensioni: ammortizzatori ed elementi elastici di tipo diverso da quelli previsti in origine;

• sistemazione dei pedali di comando; installazione o aggiunta di adattamenti per la guida del veicolo da parte di disabili;

• ancoraggi delle cinture di sicurezza: installazione o modifica di quelli originali (di norma, non ammessa);

• paraurti delle autovetture: sostituzione di quelli originali, aggiunta elementi di protezione, installazione argano;

• paraspruzzi, parafanghi laterali, sporgenze esterne: sostituzione o modifica di quelli originali con altri diversi o più larghi;

• protezione posteriore antincuneamento: sostituzione o modifica di quella originale;

• protezione contro lo spostamento del carico: sostituzione o modifica di quella originale;

• protezione laterale: sostituzione o modifica di quella originale;

• sterzo: sostituzione o modifica degli elementi costitutivi (dimensioni e tipo volante, servosterzo) rispetto a quelli originali; installazione servosterzo;

• sistemazione interna e rumorosità, resistenza sedili e relativi ancoraggi: sostituzione o modifica di dispositivi originali (sedili, posizione sedili, ancoraggi sedili, ecc.);

• cinture di sicurezza: sostituzione o modifica di quelle originali;

• identificazione veicoli pesanti e lunghi;

• recipienti in pressione;

• posizione tubo di scarico: installazione prolunghe fisse, deviazioni, aggiunta elementi, sostituzione elementi;

• alloggiamento targa: posizione e caratteristiche;

• targhette e iscrizioni;

• marcatura di identificazione del motore;

• tachimetro, cronotachigrafo: sostituzione del cronotachigrafo;

• organi di aggancio e di traino: ganci, occhioni, timoni, ecc.;

• dispositivo di rimorchio;

• identificazione comandi, spie e indicatori;

• portabagagli e portasci: installazione bagagliere e portasci su autobus;

• caratteristiche autoambulanze, veicoli di interesse storico e collezionistico, autobus, trasporto merci, autocaravan, trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente e in servizio da piazza, veicoli blindati e adibiti a servizi di polizia, ciclomotori, quadricicli e filoveicoli.

• equipaggiamento dei veicoli alimentati con combustibili in pressione e gassosi: sostituzione elementi costitutivi (bombole o serbatoi, riduttore di pressione, valvole, contenitori, ecc.)



Caratteristiche la cui modifica non richiede visita e prova del veicolo ma aggiornamento della carta di circolazione

La modifica alle seguenti caratteristiche non richiede la visita e prova del veicolo ma solamente l'aggiornamento amministrativo del documento di circolazione previa presentazione di apposita istanza presso lo sportello del competente UMC e corresponsione della prevista tariffa amministrativa:

• pneumatici: installazione di pneumatici con:

- marcature differenti da quelle annotate sulla carta di circolazione, riconosciute ammissibili dal DTT in sede di rilascio dell'omologazione del tipo di veicolo (la circostanza risulta dai verbali di omologazione e dall'archivio elettronico del CED del DTT);

• carrozzeria: cambio d'uso di veicoli adibiti a noleggio con conducente (art. 85 CDS) o a servizio pubblico di piazza (art. 86 CDS) o a locazione senza conducente (da uso terzi a uso proprio) che cessano il servizio e vengono destinati ad un uso diverso.



Caratteristiche la cui modifica non richiede l'aggiornamento della carta di circolazione

La modifica alle seguenti caratteristiche può essere apportata senza visita e prova del veicolo presso gli UMC e non è richiesto l'aggiornamento amministrativo del documento di circolazione:

• massa: le masse del veicolo in ordine di marcia non possono differire rispetto a quelle indicate dal costruttore più del 3% o più del 5% nel caso di veicoli della categoria internazionale N1 o M2 non superiore a 3,5 t.

• dimensioni interne abitacolo e numero posti: rimozione di uno o più sedili dei veicoli della categoria internazionale M1, con l'eccezione di quelli costituenti la prima fila (il numero di posti riportato nella carta di circolazione va inteso quale numero massimo ammissibile di posti);

• carrozzeria: sovrasponde, centinature, tendonature, portelloni posteriori, cavalletti, selle e simili, ecc. tetto apribile, tetto rialzato per i furgoni (veicoli leggeri per trasporto cose), strutture leggere di tipo amovibile applicate nella parte posteriore delle autocaravan e delle autovetture per il trasporto di biciclette, tende parasole installate nelle fiancate laterali degli autocaravan al di sopra dei 2,00 m di altezza;

• dispositivi di illuminazione e segnalazione e impianto elettrico: installazione fendinebbia anteriori, retronebbia per veicoli meno recenti; terza luce dello Stop purchè sia di tipo omologato e sia collocata al centro del veicolo in posizione più elevata rispetto alle altre luci;

• specchi retrovisori: installazione dispositivi supplementari (non obbligatori) in base alla categoria di appartenenza del veicolo (ad esempio, installazione di uno specchio laterale destro sulle autovetture);

• campo di visibilità del conducente: applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli a condizione che le pellicole:

- rechino il marchio identificativo del costruttore,

- risultino omologate per il vetro sul quale sono applicate; deve essere esibito il certificato di omologazione costituito all'estero dal quale risulti che la pellicola è approvata per lo specifico tipo di vetro e l'installatore deve certificare che il vetro ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole,

- se applicate sul lunotto posteriore il veicolo sia allestito con due specchi retrovisori esterni su ambo i lati,

- non siano comunque applicate sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori;

• pneumatici: installazione di pneumatici con:

- marcature conformi alle nuove norme in presenza di annotazioni sulla carta di circolazione di pneumatici con marcature conformi alle vecchie norme,

- indici di carico e/o velocità superiori,

- pneumatici da neve marcati M+S (con le prescritte limitazioni di velocità all'interno del veicolo);


• cinture di sicurezza: adeguamento veicoli della categoria M1 predisposti di appositi ancoraggi in circolazione; installazione (non fissa) di sistemi di ritenuta omologati per bambini;

• posizione tubo di scarico: installazione di prolunghe mobili per deviare i fumi di scarico a veicolo fermo; installazione di silenziatore omologato in base alle norme comunitarie (recante il marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso e il marchio internazionale di omologazione) a condizione che venga comunque rispettato il valore del livello sonoro massimo consentito (indicato sulla carta di circolazione).

• identificazione comandi, spie e indicatori: aggiunta spie e comandi di dispositivi previsti come facoltativi;

• portabagagli e portasci: installazione bagagliere e portasci (ad eccezione di autobus);

• equipaggiamento dei veicoli alimentati con combustibili in pressione e gassosi sostituzione bombole di CNG scadute con altre aventi identiche caratteristiche;

• limitatore di velocità l'installazione e la taratura devono essere effettuate da parte di officine appositamente autorizzate.


Non è completa, ho lasciato l'essenziale e ciò che più potrebbe interessare.
In grassetto ho evidenziato la parte relativa ai pneumatici, pellicole e scarichi (quelli di cui si è parlato di più nel forum).
Da notare l'indicazione nella parte finale relativa agli scarichi e cioè che oltre all'omologazione i decibel da rispettare sono quelli riportati sulla carta di circolazione.

Ciao e buona lettura, Giancarlo. :D
 

MasterPc

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Giancarlo... devo dire che la tua citazione quantomeno mi lascia a bocca aperta per la quantità di cose che dovrebbero essere oggetto di omologazione e visita alla motorizzazione e adesso mi rendo conto di cosa parlavi quando dicevi che ci volevano 15 pagine di carta di circolazione.

Ammetto che sarebbe praticamente e realisticamente impossibile che per ogni cavolata (che in caso di problemi potrebbe anche non esserlo, per carità) si dovesse andare alla motorizzazione, spendere tempo e soldi, e sperare che qualsiasi piccola modifica (magari perchè un oggetto non è originale ma è di concorrenza o si va ad aggiungere come particolare nelle serie maggiori o semplicemente sostituisco un ammortizzatore dall'originale ad uno sportivo (il classico da un normale ad un monroe... lasciando perdere che fanno cmq pietà come gli originali... ma questa è un'altra storia) devo necessariamente andare in revisione.

Però è esauriente per il fatto che indica veramente tante cose a cui dovremmo stare attenti, tra le quali anche importanti e interessanti cose che magari nessuno pensa sia necessario ma che invece a volte modificare la propria auto, indipendentemente dal fatto che cmq il buon senso è prima di qualsiasi regola, può essere pericolosissimo e come si è parlato, usare una gomma di un valore anche leggermente inferiore di velocità perchè magari costa meno o perchè si pensa che a quella velocità non si arrivi mai... può portare anche all'esplosione della stessa (ed è capitato!!!) perchè oltre la sua velocità il calore aumenta tantissimo!
Oppure montare un paraurti spigoloso non omologato può causare gravi danni fisici in caso di urto con un pedone!

Proporrò certamente di spostare questi post in una sezione apposita perchè credo che quello che tu vai scrivendo sia importantissimo che venga messo in risalto per chi voglia fare delle modifiche per la personalizzazione.

La motivazione è proprio di mettere al corrente chi va a metter le mani nella propria auto può avere dei problemi oppure può lavorare tranquillamente perchè in Italia, come purtroppo succede troppo spesso, l'ignoranza e la complicazione enorme dei mezzi di comunicazione limita la conoscenza della materia.

Quindi non posso che ringraziarti per le preziose informazioni, il tuo contributo al forum e la tua gentilezza!

Saluti
Marco.
 

Giancarlo

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Figurati è un piacere!

:up:

Posso solo aggiungere che la materia è così vasta (in materia di codice della strada) che a volte anche gli stessi operatori Polstarda se non si aggiornano rimangono indietro.
Personalmente credo di svolgere la mia professione (19 anni di servizio) con la massima passione e impegno ma molte volte sono costretto ad approfondire determinati argomenti per conto mio per evitare di fare figuracce su strada.
 
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