Cosa intendi per "esasperata necessità nel ridurre le emissioni", e quale rapporta ha con il TOD?
La necessitò di ridurre le emissioni di CO2 ha comportato l'adozione di soluzioni tecniche quali downsizing, start&stop, servoassistense elettriche, ibride di varia natura. Non solo: è in atto uno shopping da parte di marchi che producono motori di cubatura elevata verso produttori di motoveicoli e di auto elettriche. Ciò premesso, interpreto il disinnesto totale del TOD dall'asse posteriore sul mod. 2013quale scelta tecnica finalizzata a evitare (inutili?) trascinamenti passivi della trasmissione proprio per ridurre il consumo. Da qui nasce il mio dubbio, confortato dalle considerazioni lette, circa un leggero ritardo nell'ingaggio della trazione integrale.
Riporto il programma normativo in merito alle emissioni.
Riduzione delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli commerciali leggeri
Nel 2007, il Consiglio europeo si è fermamente impegnato a ridurre del 20 % le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020. Il presente regolamento è in linea con questo obiettivo fissando dei limiti per le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri, tutelando al contempo la competitività dell'industria automobilistica europea.
ATTO
Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (Testo rilevante ai fini del SEE).
SINTESI
Il presente regolamento fissa i requisiti di prestazione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dei veicoli commerciali leggeri nuovi.
Il livello medio di emissione di CO2 di questi veicoli non deve superare i 175 grammi di CO2/km a partire dal 2017 (questa disposizione sarà introdotta progressivamente dal 2014). A decorrere dal 2020, non dovrà superare i 147 grammi di CO2/km (a condizione che risulti fattibile).
Veicoli interessati
I veicoli interessati dal presente regolamento sono i veicoli di categoria N1, ossia i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci (furgoni), con un peso massimo di 3,5 tonnellate, ma non superiore ai 2610 kg da vuoti.
Livelli delle emissioni specifiche
A partire dal 1° gennaio 2014, i costruttori di veicoli commerciali leggeri devono garantire che le emissioni specifiche medie * di CO2 non superino gli obiettivi di emissione fissati dal presente regolamento (allegato I). Questi obiettivi sono applicati progressivamente ai veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'UE, e interessano:
•il 70 % dei veicoli nel 2014;
•il 75 % dei veicoli nel 2015;
•il 80 % dei veicoli nel 2016;
•il 100 % dei veicoli a partire dal 2017.
Inoltre, è previsto un obiettivo specifico per i veicoli commerciali leggeri alimentati da carburante alternativo, composto per l' 85 % da bioetanolo («E85»). Le emissioni specifiche medie di questi veicoli devono essere ridotte del 5 % entro il 31 dicembre 2015.
Raggruppamento dei costruttori
I costruttori di veicoli commerciali leggeri hanno la possibilità di raggrupparsi e di agire unitamente per raggiungere obiettivi di emissioni specifiche.
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni medie
Ogni anno dal 1° gennaio 2012, gli Stati membri devono raccogliere i dati relativi ad ogni veicolo commerciale leggero nuovo immatricolato sul proprio territorio (costruttore, tipo, emissioni specifiche di CO2, massa, ad esempio).
La Commissione raccoglie questi dati in un registro centralizzato a disposizione del pubblico dal 30 giugno 2013. In base a questi dati, la Commissione calcola in via provvisoria per ogni costruttore:
•le emissioni specifiche medie di CO2 dell'anno civile precedente;
•l'obiettivo di emissioni specifiche dell'anno civile precedente;
•la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 dell'anno civile precedente e l'obiettivo per le emissioni specifiche per quello stesso anno.
Dopo la verifica da parte dei costruttori, la Commissione conferma i calcoli entro il 31 ottobre.
Supercrediti
Il presente regolamento concede ai fabbricanti di furgoni ulteriori vantaggi per la produzione di veicoli a basso tasso di emissioni (inferiori a 50 gr./km). Ogni veicolo a basso livello di emissione conterà 3,5 veicoli nel 2014 e 2015, 2,5 veicoli nel 2016 e 1,5 veicoli nel 2017. Questo approccio aiuterà i fabbricanti a ridurre maggiormente le emissioni medie dei nuovi veicoli. Essi potranno richiedere questo credito « extra » per un massimo di 25 000 furgoni durante il periodo 2014-2017.
Indennità per le emissioni in eccesso
Dal 2014, quando le emissioni di un veicolo supereranno gli obiettivi, il costruttore dovrà pagare un'indennità calcolata secondo le emissioni in eccesso.
Se le emissioni medie di CO2 del parco auto di un costruttore superano il valore limite di un anno a partire dal 2014, il fabbricante deve pagare un'indennità sulle emissioni in eccesso registrate per ogni furgone. L'importo di quest'indennità è di 5 euro per il primo grammo per chilometro di scarto, di 15 euro per il secondo, di 25 euro per il terzo e di 95 euro per ogni chilometro supplementare. A partire dal 2019, il primo grammo di scarto per chilometro costerà 95 euro. Tale importo è lo stesso dell'indennità relativa alle vetture nuove.
Deroghe per determinati costruttori
Un costruttore indipendente ha la possibilità di ottenere una deroga rispetto all'obiettivo di emissioni specifiche quando produce meno di 22 000 veicoli commerciali leggeri nuovi nell'Unione europea (UE) ogni anno.
Eco-innovazioni
I fornitori o i costruttori hanno la possibilità di ridurre le loro emissioni di CO2 utilizzando tecnologie innovative il cui contributo può raggiungere i 7 grammi di CO2/km.