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Per i neopatentati a partire dal 09/02/2011 si applica la normativa di cui all'art. 117 del c.d.s.
Non tutti i veicoli possono essere guidati e vi segnalot un link molto utile per verificare prima dell'acquisto usato se il veicolo rientra nella limitazione.
Basta inserire il numero di targa QUI.
Vi ricordo inoltre che per i veicoli immatricolati dal 2010 il rapporto Kw/T è indicato nel riquadro in basso a sinistra del documento di circolazione.
Se volete acquistare un veicolo nuovo (privo di targa) vi consiglio d'informarvi presso i dealer.
Fate attenzione la sanzione è molto severa.
Non tutti i veicoli possono essere guidati e vi segnalot un link molto utile per verificare prima dell'acquisto usato se il veicolo rientra nella limitazione.
Basta inserire il numero di targa QUI.
Vi ricordo inoltre che per i veicoli immatricolati dal 2010 il rapporto Kw/T è indicato nel riquadro in basso a sinistra del documento di circolazione.
Se volete acquistare un veicolo nuovo (privo di targa) vi consiglio d'informarvi presso i dealer.
Fate attenzione la sanzione è molto severa.
Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608.
La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da 2 ad 8 mesi.
Riporto l'art. 117 cds.
Art. 117. Limitazioni nella guida.
1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti. (1)2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.(2)2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (4a)(5) (6) (7)3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. (4b). Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. 4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121. (2). 5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente (e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni) (4c), circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. (4d) La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (2)(3) .
Giancarlo
La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da 2 ad 8 mesi.
Riporto l'art. 117 cds.
Art. 117. Limitazioni nella guida.
1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti. (1)2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.(2)2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (4a)(5) (6) (7)3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. (4b). Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. 4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121. (2). 5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente (e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni) (4c), circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. (4d) La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (2)(3) .
Giancarlo