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Riporto da 4R le novità introdotte dal D.L. 150 del 01/9/2011 che andrà in vigore per le contestazioni a partire dal 06/10/2011.
Ricorsi al giudice di pace
ECCO CHE COSA CAMBIA
Ricorsi al giudice di pace, si cambia.
Come anticipato su AutoDifesa l'8 settembre scorso, dal 6 ottobre 2011 si dimezzano i tempi a disposizione per presentare opposizione al magistrato onorario e si rischia di pagare di più se il ricorso è respinto. Vediamo tutte le novità.
Si dimezzano i tempi.
Dal giorno in cui è avvenuto l'accertamento (in caso di verbale contestato nell'immediatezza della violazione) o dal giorno della notifica (in caso di violazione contestata successivamente) ci sono solo 30 giorni di tempo per fare ricorso alla magistratura onoraria (60 giorni se si risiede all'estero) rispetto ai 60 giorni attuali.
Possibile chiedere la sospensione dell'efficacia del verbale. Nel ricorso è possibile chiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato (per esempio della sospensione della patente), che il giudice può disporre con decreto fuori udienza, cioè nell'immediatezza del deposito del ricorso in cancelleria, ma solo "in caso di pericolo imminente o di un danno grave e irreparabile", e che il magistrato deve comunque confermare alla prima udienza, pena la sua decadenza. Almeno dieci giorni prima dell'udienza, il comando di polizia che ha emesso il provvedimento impugnato deve depositare in cancelleria "copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione".
Ricorso respinto se non ci si presenta in aula.
Se non ci si presenta in udienza in assenza di "legittimo impedimento" il giudice convalida il verbale contro il quale si è presentato ricorso e provvede sulle spese, a meno che l'illegittimità del provvedimento impugnato risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, oppure il comando di polizia non depositi i documenti. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il verbale. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Il giudice può determinare l'importo della sanzione.
Se invece il ricorso è respinto, mentre prima con la sentenza che rigettava l'opposizione il giudice confermava il verbale, e quindi l'importo della sanzione (eventualmente gravato dalle spese), le nuove procedure prevedono che il giudice determini l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza ed essere effettuato con modalità stabilite dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore. Ovviamente, se il ricorso è respinto il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Attenzione alla data in cui è stata commessa la violazione. Come precisato dal ministero dell'interno con circolare 300/A/7799/11/101/3/3/9 del 30 settembre 2011, le novità si applicano a tutte le violazioni accertate a partire dal 6 ottobre. Per tutte le violazioni accertate prima del 6 ottobre i tempi di presentazione del ricorso restano di 60 giorni, anche se il verbale è stato notificato dopo il 6 ottobre.
Resta il contributo unificato.
Nulla cambia, infine, per quanto riguarda il contributo unificato, l'"obolo" che si deve pagare al momento della presentazione del ricorso e che dallo scorso 6 luglio è aumentato a 37 euro (per le sanzioni di importo fino a 1.100 euro). E nulla cambia per quanto riguarda modalità e procedure del ricorso al prefetto. In questo caso ci sono sempre 60 giorni dal giorno in cui è avvenuto l'accertamento (se la violazione è contestata immediatamente) o dal giorno della notifica (in caso di violazione contestata successivamente). Ricordiamo che il ricorso al prefetto non costa nulla ma se è respinto l'importo della sanzione raddoppia (con possibilità di presentare ulteriore ricorso al giudice di pace contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia).
Mario Rossi (Fonte 4R)
Ricorsi al giudice di pace
ECCO CHE COSA CAMBIA
Ricorsi al giudice di pace, si cambia.
Come anticipato su AutoDifesa l'8 settembre scorso, dal 6 ottobre 2011 si dimezzano i tempi a disposizione per presentare opposizione al magistrato onorario e si rischia di pagare di più se il ricorso è respinto. Vediamo tutte le novità.
Si dimezzano i tempi.
Dal giorno in cui è avvenuto l'accertamento (in caso di verbale contestato nell'immediatezza della violazione) o dal giorno della notifica (in caso di violazione contestata successivamente) ci sono solo 30 giorni di tempo per fare ricorso alla magistratura onoraria (60 giorni se si risiede all'estero) rispetto ai 60 giorni attuali.
Possibile chiedere la sospensione dell'efficacia del verbale. Nel ricorso è possibile chiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato (per esempio della sospensione della patente), che il giudice può disporre con decreto fuori udienza, cioè nell'immediatezza del deposito del ricorso in cancelleria, ma solo "in caso di pericolo imminente o di un danno grave e irreparabile", e che il magistrato deve comunque confermare alla prima udienza, pena la sua decadenza. Almeno dieci giorni prima dell'udienza, il comando di polizia che ha emesso il provvedimento impugnato deve depositare in cancelleria "copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione".
Ricorso respinto se non ci si presenta in aula.
Se non ci si presenta in udienza in assenza di "legittimo impedimento" il giudice convalida il verbale contro il quale si è presentato ricorso e provvede sulle spese, a meno che l'illegittimità del provvedimento impugnato risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, oppure il comando di polizia non depositi i documenti. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il verbale. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Il giudice può determinare l'importo della sanzione.
Se invece il ricorso è respinto, mentre prima con la sentenza che rigettava l'opposizione il giudice confermava il verbale, e quindi l'importo della sanzione (eventualmente gravato dalle spese), le nuove procedure prevedono che il giudice determini l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza ed essere effettuato con modalità stabilite dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore. Ovviamente, se il ricorso è respinto il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Attenzione alla data in cui è stata commessa la violazione. Come precisato dal ministero dell'interno con circolare 300/A/7799/11/101/3/3/9 del 30 settembre 2011, le novità si applicano a tutte le violazioni accertate a partire dal 6 ottobre. Per tutte le violazioni accertate prima del 6 ottobre i tempi di presentazione del ricorso restano di 60 giorni, anche se il verbale è stato notificato dopo il 6 ottobre.
Resta il contributo unificato.
Nulla cambia, infine, per quanto riguarda il contributo unificato, l'"obolo" che si deve pagare al momento della presentazione del ricorso e che dallo scorso 6 luglio è aumentato a 37 euro (per le sanzioni di importo fino a 1.100 euro). E nulla cambia per quanto riguarda modalità e procedure del ricorso al prefetto. In questo caso ci sono sempre 60 giorni dal giorno in cui è avvenuto l'accertamento (se la violazione è contestata immediatamente) o dal giorno della notifica (in caso di violazione contestata successivamente). Ricordiamo che il ricorso al prefetto non costa nulla ma se è respinto l'importo della sanzione raddoppia (con possibilità di presentare ulteriore ricorso al giudice di pace contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia).
Mario Rossi (Fonte 4R)